di FANT PRECARIO.
– I –
1. In questi giorni si possono registrare ripetute significative espressioni dell’attività normativa/giurisdizionale rese nel concreto spiegarsi del capitale finanziario (con la precisazione che, d’ora innanzi, si parlerà per comodità di capitale tout court non riuscendo a ravvisare diversa figura di dominio).
Si tratta della prossima istituzione di un redemption fund (e non è un omaggio a Bob Marley)1, della determinazione di sottoporre alla BCE la risoluzione delle crisi delle banche private e della decisione di un Tribunale statunitense che ha rimesso in discussione il debito sovrano argentino non tanto e non soltanto quanto al soggetto attore, quanto a tutti quanti ebbero a sottoscrivere accordi con il governo di quel paese in chiave “transattiva”.
Ebbene, il diritto (da chi e come posto è tutto da chiarire) si mostra sempre più come braccio armato del capitale (ben più e meglio dei nostrani stipendiati in assetto antisommossa); attività legislativa (in un caso) e potere giudiziario rimasticano istituti e concetti autoreferenziali per preservare l’ordine disordinato del potere finanziario onde consolidare debiti e regolare la sorte di intere nazioni.
Ma allora, perché (provare a) parlare di diritto in chiave costituente (ed è poi possibile)? Cercare motivazioni nella rivendicazione formale, richiedere e pretendere altrove da sé la concessione, il riconoscimento?
2. Di recente, Sandro Chignola, nella introduzione a Il diritto del comune, avviava l’esposizione con un “dato fenomenologico”: il lessico del diritto e dei diritti si è andato diffondendo e generalizzando negli ultimi decenni. Si chiedeva poi il perché di un rinnovato interesse per il diritto da parte dei movimenti, significativamente ponendo la contraddizione con il disinteresse/odio che gli stessi ne avevano nel corso dei precedenti decenni.
La circostanza, senz’altro vera, deve essere indagata e qualificata in quanto tale mutazione di sensibilità avviene (proprio come là si avvertiva), e avviene proprio per questo (e l’opera menzionata bene lo dimostra), nel momento in cui il diritto (privato e pubblico) mostra come non mai le corde, eroso dal progressivo sfilacciarsi della sovranità, esacerbato dall’insorgenza di “nuovi diritti” (meglio, direi, di nuove forme di vita) neppure immaginabili nel passato anche recente.
Evidentemente la crisi dello stato è crisi del diritto, così come la crisi dello stato è crisi del soggetto di diritto (e quindi della proprietà), revocato in dubbio dalla crisi sistemica del capitale ormai assurto a capitale-crisi.
I dualismi (ma forse, come per i cappotti, si potrebbe parlare di diritto double face) diritto pubblico/privato, oggettivo/soggettivo perdono di consistenza di fronte allo spiegarsi del capitalismo finanziario/cognitivo e all’affermazione (del tutto astratta quanto a rappresentazione normativa, assolutamente reale nello spiegarsi della vita precarizzata) del precario-impresa.
3. Lo parabola del diritto soggettivo si è mossa lungo un’asse storicamente determinatasi: da attributo “intrinseco” del soggetto (attraverso l’emersione dell’azione quale diritto soggettivo per antonomasia) a riconoscimento “oggettivo”, laddove il soggetto gode(va) di quei diritti che (gli) sono riconosciuti dall’ordinamento statale.
In ogni caso, lo stato, tanto nella versione “liberale” quanto in quella “laburistica”, risulta(va) ente “organizzatore di servizi generali”: «proprio su questo punto vien fuori il piccolo borghese per il quale lo Stato è ‘comunque’ qualcosa che sta al di fuori o al di sopra delle classi»2.
Per tutto lo spiegarsi del capitalismo (mercantile e poi) industriale vi è un continuo palleggiarsi la supremazia tra le figure del negozio e quella dello stato.
Per due secoli, con ciclica regolarità si piange(va) la morte del contratto (quando l’autonomia contrattuale veniva, asseritamente, compressa attraverso l’inserimento di clausole – o l’espunzione di parti della convezione – onde perseguire una indefinita utilità sociale, quando non l’edificazione o il corretto funzionamento dello stato socialista o dello stato, in quanto tale, e il codice Mussolini-Grandi abbonda di richiami all’interesse nazionale) ovvero la morte dello stato, laddove incapace di confrontare la propria alterità con l’incipiente globalizzazione (ovviamente nulla a che vedere con la morte della patria – magari! – che in prossimità dell’8 settembre si evoca con una lacrimuccia). Talvolta si elideva la determinazione legale degli accordi a favore di una loro assoluta soggezione alla volontà delle parti, talvolta si spingeva, attraverso la legge, la dismissione delle convenzioni.
Dal tramonto del capitalismo “industriale” ad ogni buon conto, “l’accordo” (la “scommessa” verrebbe a dirsi, come per il caso di taluni prodotti derivati) tra individui-(non più, ed è questo il paradosso) proprietari (ma creditori, o per dirla con una nota pubblicità di carta di credito, i “titolari”) assume preminenza assoluta, ed è il legislatore (anche lo stato, quindi) a spingere in tal senso.
L’incapacità del capitalismo industriale a generare profitto (e la grande stagione di lotte degli anni immediatamente precedenti, non si dimentichi) è il motore della rivincita del negozio; rivincita, però a caro prezzo, laddove anche il contratto (e la grande protetta, la proprietà) perde ogni connotato suo proprio.
4. La liberalizzazione del sistema bancario, la dematerializzazione dei titoli di credito, il venir meno del limite alla tutela della speculazione con il riconoscimento della legittimità dei derivati, il ricorso a cartolarizzazioni nelle quali il titolo obbligazionario è sempre più estraneo al credito cartolarizzato – ove esistente – (e l’adozione da parte della Commissione Europea di modalità per la valorizzazione del debito degli stati membri di strumenti frutto dell’elaborazione privatistica di natura speculativo-finanziaria, la dice lunga sull’ascendente che lo statuto dell’impresa ha sulla manipolazione delle vite), il riconoscimento legislativo delle agenzie di rating che assurgono a parametro di verifica e valutazione, quindi, statale, la soggezione dei tassi di interesse a società private propongono una visione del mercato quale in grado di autoregolamentarsi.
Addirittura si auspica la dismissione della giustizia statale (e quindi al senso primigenio del diritto soggettivo che si risolveva nell’azione) a fronte di un sistema conciliativo/di mediazione spinto dalla commissione europea e da un legislatore italiano sempre più in affanno (qui la novità non sta tanto nel mezzo prescelto, quanto nella circostanza che per la prima volta l’opzione è data non da finalità deflazionistiche ma dalla “confessata” superiorità dell’accordo rispetto al giudizio).
5. Anche la crisi in cui il capitale si dibatte, non smuove questa vague (non più nouvelle o riconducibile ad un post).
Ogni tentativo di regolazione del mercato si scontra con l’impossibilità di misure sensate e idonee a raggiungere l’obiettivo – fittiziamente – postosi.
Significativo è l’approdo formalistico (amministrativo, verrebbe a dirsi, a conferma dello stato avanzato di dissoluzione dello stato e del diritto, come meglio di seguito) della legislazione, segnatamente, finanziaria.
Il legislatore, lungi dall’entrare nel merito dell’agire del capitale, cerca di realizzare il contratto “perfetto” attraverso l’imposizione “dell’astratta conoscibilità” del (al contrario, assolutamente) concreto spiegarsi del rapporto dedotto; rapporto che, peraltro, non corre tra le parti, ma altrove.
È qui che si snoda il comando del capitale, immediatamente costituente.
È qui che si deve collocare l’insorgenza precaria all’interno del generarsi dell’effetto finanziario altro rispetto alla regolazione pubblica/privata.
– II –
1. Non si vuole affermare che tutto si sia dissolto nel mare putrido della finanza; si badi, esistono sempre lo stato, il diritto, il mercato, l’impresa, i lavoratori, ma tutto è differente da un passato anche recente: uguali denominazioni per un mondo diverso, completamente immerso nello (e gestito dallo) statuto dell’impresa.
Insomma, c’è sempre un giudice (mai come oggi, forse) a Berlino, ma esso veste i panni di un generico quanto onnipresente mercato, che scandisce la vita (e in questo, il senso del giudizio è immutato) di precari indebitati, giudicando secondo lo statuto dell’impresa.
Ma v’è di più.
L’esito della decisione non consegue ad una verifica circa la rispondenza o meno dell’agire a tale statuto (e già sarebbe procedura inumana), unicamente tendendo a favorire l’immediata captazione della ricchezza prodotta dalle singolarità.
Il giudizio è attualmente riduzione dei comportamenti umani alla legge del valore; attraverso il “diritto” (mostruosamente degenerato, a volere riconoscere al diritto medesimo una passata valenza progressiva) la finanza (che si regge sul negozio) perviene alla costante appropriazione del comune prodotto dagli uomini.
Quella che i giornali enfaticamente e quotidianamente registrano come erosione dei capitali delle società quotate (quando si parla, a capocchia, di milioni “bruciati dalla borsa”) è in realtà distruzione del comune e appropriazione della ricchezza creata dalla cooperazione.
Resta, per dirla con Salvatore Satta, il mistero del processo, la soggezione (prospettata quale) eterna della singolarità al giudizio che si regge su una serie di atti inclusivi/esclusivi da parte di un magistrato immaginario che si rifà a concetti decostruiti per spezzare la cooperazione sociale ed soggiogarlo alla legge del valore.
2. Tale situazione, non è forse inutile sia affrontata attraverso la rilettura di quanto dedotto nell’epoca in cui la dissoluzione dello stato venne per la prima volta tenuta in considerazione poiché, si sperava, argomento di attualità.
Ovviamente diverso era lo stato (pienamente capitalista nel suo divenire socialista grazie al binomio soviet/elettrificazione, un po’ i Burnich-Facchetti della mia infanzia) come differente era la speranza di chi tali considerazioni svolgeva (la dissoluzione dello stato – e del diritto – nel comunismo).
Peraltro – dato che lo stato si è effettivamente dissolto nel mercato, come del resto lì si è disperso il feroce nemico di allora, glorioso strano soldato che sul petto non aveva medaglie ma una stella rossa; operaio d’acciaio, ridotto a partita IVA, compulsato nel gestire la propria ditta individuale indebitata – le parole dettate nei lontani anni venti possono costituire valido supporto all’odierna indagine.
Nell’attuale inverno del precariato si può quindi utilmente condividere lo “sbigottimento costituente” che avvolse i giuristi rivoluzionari (anche su questo si può rimandare, con sereno animo liberale, al mistero del processo di Salvatore Satta).
-III-
1. Pasukanis, con la propria Teoria generale del diritto è quello che più si spinse avanti.
Già la prefazione alla seconda edizione3 contiene più di uno spunto per comprendere lo svilupparsi dell’attuale crisi del diritto e l’impossibilità di indagare il precario impresa alla luce del diritto esistente.
Ogni doglianza del precario impresa che proceda dall’utilizzo del diritto dato appare lancia spuntata; ogni rivendicazione dovrà assumere la soggezione delle singolarità allo statuto dell’impresa e istituire, anche attraverso misure riconducibili alla (auto)normazione (amministrazione?), il comune degli uomini.
2. Lo sviluppo dei rapporti mercantili monetari sospinge in avanti questa evoluzione. La sfera della circolazione, ricompresa nella formula M-D, D-D, svolge un ruolo preminente. Il diritto commerciale, rispetto al diritto civile, assolve alla stessa funzione alla quale assolve il diritto civile rispetto a tutti gli altri settori, gli indica, cioè, la via dello sviluppo. Pertanto, da un lato il diritto commerciale è il settore specifico che ha rilevanza soltanto per le persone che han fatto loro professione la trasformazione della merce nella forma di denaro e viceversa (in tal modo si pone l’attualità, laddove tale “professione” è ormai comune a – ed esclusiva di – ciascuno) dall’altro, esso è lo stesso diritto civile nella sua dinamica, nel suo movimento verso gli schemi più puri da cui scompare ogni traccia di organicismo, verso gli schemi in cui il soggetto giuridico opera nella forma compiuta come necessario e inevitabile completamento della merce.
Il principio, dunque del soggetto giuridico e gli schemi su di esso fondati, che alla giurisprudenza borghese si presentano come aprioristici schemi della volontà umana (impressione che perdura, evidentemente nell’attuale fiorire di blog a sottofondo giuridico dove i protagonisti appaiono copie stantie e fuori tempo massimo di Doris Day nel film attenti alle vedove, più che schiavi indebitati, come in effetti sono) derivano con assoluta necessità dalle condizioni dell’economia mercantile monetaria….
La considerazione sempre valida – anche se, ovviamente da attualizzare – è quindi che appare chiaro che non soltanto i vari dispositivi tecnici dell’apparato dello stato sorgono sul terreno del mercato, ma che tra le stesse categorie dell’economia mercantile monetaria e la forma giuridica esiste un nesso indissolubile. In una società in cui esiste il denaro, in cui quindi il lavoro privato individuale diviene sociale soltanto con la mediazione dell’equivalente generale, si hanno già le condizioni per la forma giuridica con le sue contraddizioni tra soggetto e oggetto, privato e pubblico…la costituzione dello stato politico, dice Marx, e la dissoluzione della società civile negli individui indipendenti, il cui rapporto è il diritto, così come il rapporto degli uomini degli stati e delle arti era il privilegio, si adempie in un medesimo atto.
Ma se il lavoro è immediatamente sociale e le contraddizioni tra soggetto e oggetto sono venute meno in quanto il soggetto è esso stesso produzione, non vi è più necessità della “mediazione giuridica” [il movimento più o meno libero da ostacoli della produzione e della riproduzione sociale, che nella società mercantile si compie formalmente tramite una serie di contratti privati: ecco il fine pratico della mediazione giuridica” (pg. 85 op. cit.)], che assume oggi gli innovativi (e mostruosi) connotati di una verifica unilaterale e fittizia circa la rispondenza del soggetto (non più possessore di merci, ma impresa in concorrenza) allo statuto dell’impresa.
3. Nell’introduzione dell’opera in esame (pg. 103) si offre un primo riscontro a quelle che abbiamo affermato essere le – discutibili, a mio avviso, se non in chiave di negazione – ragioni del rinnovato interesse per il diritto da parte dei movimenti, al contempo ponendo l’evidenza dell’attuale crisi del diritto.
Pasukanis ripudia l’avvento di un diritto proletario (sovietico) e pone nel comunismo la dissoluzione del diritto e del suo falso nostromo.
Rivendicando al diritto proletario nuovi concetti ordinatori questo orientamento sembra essere rivoluzionario par excellence. In effetti però, esso proclama la immortalità della forma giuridica giacchè tende a sottrarre questa questa forma a quelle condizioni storiche che ne determinarono la piena fioritura e a dichiararla capace di un perpetuo rinnovamento.
Ecco la critica che va mossa agli sponsor dei beni comuni; non si tratta di sottrarre all’autonomia privata la gestione e la proprietà di (taluni) beni di utilità generale e generare uno statuto comunque pubblicistico, quanto di liberare la produzione del comune: questo non può farsi con il diritto, salvo non immaginare il diritto come diretta emanazione – amministrativa – delle moltitudini.
Pasukanis ci avverte: la scomparsa delle categorie del diritto borghese non significa affatto la loro sostituzione con nuove categorie di un diritto proletario (comune, verrebbe in ora a dirsi) così come la scomparsa delle categorie del valore, del capitale, del profitto, ecc non significherà la comparsa di nuove categorie proletarie del valore, del capitale, della rendita e via dicendo. In quelle condizioni la scomparsa delle categorie del diritto borghese significherà l’estinzione del diritto in generale, vale a dire la graduale scomparsa del momento giuridico nei rapporti umani.
Il comune, per la via dell’affermazione della moneta del comune, transitoriamente con la pretesa di una rendita universale di base, non abbisogna di normazione “dall’alto” (sia lo stato, siano consorterie di saggi) ovvero di dedurre categorie “adeguate” ma di liberazione che bene potrà auto-gestirsi.
4. Il momento giuridico, la mediazione giuridica perdono di efficacia nell’assoluta libertà da ostacoli nella produzione e nella riproduzione sociale, che non si compie più formalmente ma in modo concreto e sostanziale. La serie di contratti privati trascende ora la regolazione dei rapporti e quindi il fine pratico della mediazione giuridica per divenire momento di violenza giustificativa dell’accumulazione e della riproduzione del capitale attraverso la distruzione del comune.
Pasukanis prosegue: per un epoca di transizione, come indicò Marx nella Critica del programma di Gotha, è caratteristico il fatto che i rapporti tra gli uomini restano per un determinato periodo necessariamente rinchiusi entro “l’angusto orizzonte del diritto borghese” (ed è lecito e doveroso ritenere tale orizzonte enormemente dilatatosi e pervenuto ad assorbire la vita delle singolarità precarie); ed è interessante analizzare in che cosa consista secondo Marx quell’angusto orizzonte. Egli presuppone un sistema sociale in cui i mezzi di produzione appartengano a tutta la società e in cui i produttori non si scambiano i loro prodotti; uno stato, quindi, più avanzato di quello in cui viviamo con la NEP (ma non di quello attuale dove la produzione di vita a mezzo di vita informa ogni nostra espressione). Il rapporto di mercato è dunque già sostituito da un rapporto di organizzazione (e le convulsioni gestionali -amministrativistiche- dell’attuale legislazione ne sono chiara eco), sicché il -lavoro trasformato in prodotti non appare qui come valore di questi prodotti, come una proprietà oggettiva da essi posseduta, poiché ora in contrapposizione alla società capitalistica i lavori individuali non funzionano più come parti costitutive del lavoro complessivo attraverso un processo indiretto ma in modo diretto. Ma persino con la completa eliminazione del mercato e dello scambio mercantile. la nuova società comunista, secondo Marx deve “per un certo periodo di tempo portare ancora sotto ogni rapporto economico, morale, spirituale le macchie della vecchia società dal cui seno essa è uscita.Ciò si manifesta nel principio della distribuzione secondo il quale ogni produttore riceve dalla società uno scontrino da cui risulta che egli ha prestato tanto lavoro e con questo scontrino egli ritira dal fondo sociale tanti mezzi di consumo quanto costa il lavoro corrispondente… data la forma del rapporto di equivalente è data la forma del diritto… l’estinzione del diritto… si verifica… quando sarà superata la forma del rapporto di equivalente”.
5. Ma allora, perpetuare il diritto è perpetuare la legge del valore?
L’esito distributivo, in ora, non può prescindere dalla persistenza del ridetto angusto orizzonte borghese ma al contempo deve ritenere la produzione che infaticabilmente le moltitudini realizzano.
Se, e qui ci avviciniamo alla nocciolo della questione posta in apertura, se il capitale capta la ricchezza attraverso il contratto d’impresa, tale forma di “espressione”, unica che consenta il riconoscimento tra produttori di vita (e non più possessori di merci) deve essere tenuta ferma e avviata alla dissoluzione.
Occorre, sotto le spoglie del precario impresa indebitata, avanzare richiesta di una rendita universale e di riconoscimento della moneta del comune.
– IV –
1. Occorre prendere atto che l’economia politica marxista insegna che il capitale è un rapporto sociale (pg. 120 op. cit.).
Anche il diritto lo è.
La società capitalistica è (era) prima di tutto una società di possessori di merci (proviamo oggi a pignorare uno dei tanti Paperoni che affliggono le nostre dormite sulle spiagge e vedremo come proprietà e possesso abbiano perso ogni portata ricognitiva). Ciò significa che i rapporti sociali degli uomini nel processo di produzione vi assumono una forma cosale entro i prodotti del lavoro che si riferiscono l’uno all’altro come valori. La merce è un oggetto in cui la concreta molteplicità delle proprietà utili diviene soltanto il mero involucro cosale della proprietà astratta del valore, la quale di manifesta come capacità di commutarsi in altre merci secondo una proporzione determinata. E tale qualità si presenta come inerente alle cose stesse in forza di una sorta di legge naturale che opera alle spalle degli uomini in modo completamente indipendente dalla loro volontà.
Potrebbe ora dirsi che la società del capitalismo cognitivo-finanziario è società di soggetti immediatamente e in sé produttivi, dove la proprietà del valore non è più astratta ma concreta e integrata nell’uomo, mero involucro di sé stesso e della propria capacità produttiva.
Quello che non appartiene alla singolarità (e ne è la forza costituente) è la capacità di commutarsi in “altre merci secondo una proporzione determinata” di qui la necessità della persistente mediazione del diritto (quale rapporto tra imprese).
Ma se la merce acquista valore indipendentemente dalla volontà del soggetto che la produce, la realizzazione del valore del processo dello scambio presuppone invece un atto consapevole di volontà da parte del possessore della merce (il rapporto appare ora invertito; lo scambio -meglio la concorrenza, unico parametro di giudizio- avviene ora immediatamente, per il solo fatto dell’esistenza, attraverso la continua captazione del comune portato nel lavoro intellettuale) o come dice Marx “le merci non possono andarsene da sole al mercato e non possono scambiarsi da sole, dobbiamo dunque cercare i loro tutori, i possessori di merci. Le merci sono cose, quindi non possono resistere all’uomo, se esse non sono ben disposte, egli può usare la forza; in altre parole può prenderle” (il precario impresa, però si; di qui la necessità per il capitale di forzare il rapporto di scambio, transitando verso la predisposizione di un regime di concorrenza che realizzi l’apprensione del comune; al contempo le moltitudini dovranno operare concretamente per evitare tale captazione, meglio superando la forma impresa, pervenendo alla dissoluzione di ogni contesto di giudizio, dismettendo il merito e la valutazione, annichilendo ogni tentativo di due diligence che quotidianamente il capitale ci impone, come singolarità e come cittadini).
Dunque la connessione sociale degli uomini nel processo di produzione oggettivata nei prodotti del lavoro, in guisa da assumere la forma di una regolarità spontanea, esige per la sua realizzazione un particolare rapporto tra gli uomini in quanto dispongono dei prodotti, come soggetti cioè “la cui volontà domina nelle cose”, “la circostanza che i beni economici contengono lavoro è una proprietà ad essi inerente; il fatto che essi possano essere scambiati è un’altra proprietà dipendente soltanto dalla volontà dei possessori la quale suppone soltanto che essi vengano appropriati e alienati” (Hilferding, Bohm-Bawerk vals Marx-kritik… almeno sapessi quello che scrivo…). Perciò allo stesso tempo che il prodotto del lavoro acquista la proprietà di merce e diviene portatore di valore, l’uomo acquista la proprietà di soggetto giuridico e diviene portatore di un diritto.
2. L’uomo impresa immediatamente portatore di valore deve essere coartato nella volontà per poter essere captato.
“La persona, la cui volontà è dichiarata determinante, è soggetto di diritto” (Windscheid, Pandektenrecht, I, 49), ci ricorda Pasukanis; ma qui ed ora, il rapporto di scambio non risulta sufficiente al riconoscimento di una soggettività costituente che da un lato esiste indipendentemente dal riconoscimento medesimo, dall’altra non “tocca” il capitale che della produzione oggettivata nei prodotti del lavoro non sa più che farsene. La volontà che non determina più nulla. Non si va più al mercato con il carretto, non ci si presenta più al padrone con le nostre braccia muscolose e sporche di grasso; si nuota nel capitale in attesa che questo si appropri della nostra vita.
In pari tempo, la vita sociale si scinde da un lato in un insieme di rapporti oggettivati di formazione spontanea (tali sono tutti i rapporti economici): livello dei prezzi, saggio del plusvalore, saggio del profitto etc) di rapporti cioè, nei quali più uomini non ci dicono più di quello che ci dicono le cose, e, dall’altra parte, in rapporti nei quali l’uomo non si determina altrimenti che per la sua contrapposizione alla propria cosa vale a dire come soggetto, e cioè in rapporti giuridici. Sono queste due forme fondamentali che si differenziano tra loro in linea di principio e che sono tuttavia contestualmente connesse nel modo più stretto e si condizionano reciprocamente (pgg. 156 ss.).
Attraverso lo scambio di merci il possessore di merci si riconosceva e acquistava la qualità di soggetto di diritto.
Ora, il precario impresa indebitata attraverso l’esistenza e l’indebitamento deve reclamare la qualità di soggetto partecipante al processo produttivo e riconoscersi ed essere riconosciuto attraverso lo statuto dell’impresa.
Il problema quindi, permane nel riconoscimento; ma la vita messa al lavoro non può essere collocata nel sistema dello scambio. Soltanto la vita(lità) dell’uomo impresa attraverso il già esistente statuto dell’impresa (l’angusto orizzonte borghese che si riaffaccia) può trovare soggettivazione e al contempo riconoscimento.
3. La forma specifica della regolamentazione giuridica capitalistica nasceva dalla forma di merce. Il diritto risultava, quindi regolamentazione astratta del rapporto tra possessori di merci.
Questo andava bene sia nella costituzione dell’individuo che in quella del lavoro, quando la forza lavoro, divenuta merce poteva essere scambiata (contrattualizzata nella forma “tipica” della vendita).
Il lavoratore, attraverso questa astrazione, poteva essere riconosciuto dal diritto e divenire soggetto di diritto.
Tale riconoscimento è attualmente irrilevante poiché non consente la considerazione della soggettività e occulta la produzione sociale da parte delle singolarità.
Il capitale deve procedere continuamente alla distruzione del comune, meglio pervertirlo nella valorizzazione, e ciò attraverso la riduzione dell’uomo ad impresa. Le singolarità, al contempo, non possono prescindere da tale riconoscimento attraverso lo statuto dell’impresa risultando inidonei gli strumenti (anche giuridici) che per tutto il capitalismo industriale ne avevano consentito la sopravvivenza.
Attraverso l’adozione dello statuto di impresa, la produzione di vita può trovare, forse, tutela maggiore di quella rinvenente dalla evocazione di nuovi diritti, direttamente assumendo la propria esistenza (produttiva) quale completamente immersa nel sistema finanziario che in tal modo, sempre forse, potrà essere scardinato.
Una prima e precisa illustrazione dello strumento, atto a ridurre il debito dei paesi europei si può trovare su Global Project. ↩
Lenin, La rivoluzione proletaria e il rinnegato Kautsky, Editori Riuniti, pag. 54 ↩
Cfr. pg 83 dell’edizione esaminata, Teorie sovietiche del diritto, Giuffrè, 1964 ↩